martedì 14 luglio 2009

COSTITUZIONI - LINGUA


LA LINGUA

ITALIA
Art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

BELGIO
Art. 4: Il Belgio comprende quattro Regioni linguistiche: la Regione di lingua francese, la Regione di lingua olandese (néerlandaise), la Regione bilingue di Bruxelles Capitale e la Regione di lingua tedesca. Ogni Comune del Regno fa parte di una di queste Regioni linguistiche. I confini delle quattro Regioni non possono essere cambiati o rettificati se non con una legge approvata a maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo sia riunita e purché il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

SPAGNA
Art. 3: Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

AUSTRIA
Art. 8: La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche.

STATUTO ALBERTINO
Art. 62: La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

lunedì 6 luglio 2009

COSTITUZIONI - LAVORO

DIRITTO AL LAVORO

ITALIA
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.




SPAGNA
Art. 35: Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.
La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

GIAPPONE
Art. 27: Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d'opera infantile è proibito.

FINLANDIA
Art. 18: Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante l'impiego, la professione o l'attività commerciale di propria scelta, così come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di tutelare la forza lavoro.
Le autorità pubbliche promuovono l'occupazione e il lavoro al fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme sul diritto di ricevere la formazione professionale.

Nessuno può essere licenziato senza motivo legale.



ARGENTINA
Art. 14 bis: Il lavoro nelle sue diverse forme godrà della tutela delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore condizioni onorevoli ed eque di lavoro, giornata lavorativa limitata, congedi e ferie retribuiti, retribuzione equa, retribuzione minima indicizzata, pari retribuzione per pari incarico, partecipazione agli utili aziendali, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione, tutela a fronte del licenziamento arbitrario, stabilità nel pubblico impiego, organizzazione sindacale libera e democratica riconosciuta attraverso la semplice registrazione in uno speciale registro.

lunedì 29 giugno 2009

COSTITUZIONI - UGUALIANZA



L'UGUALIANZA



Come secondo appuntamento della rubrica, riporterò gli articoli che indicano l'ugualianza dei cittadini.



ITALIA

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



BELGIO

Art. 10: Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.

I Belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che in casi particolari possono essere stabilite dalla legge.



SPAGNA

Art. 14: Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.



FRANCIA

Art. 2:
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.



AUSTRIA

Art. 7:
Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato per la propria disabilità. La Repubblica promuove e garantisce la parità di trattamento di tutti, disabili e non, in tutti i settori della vita quotidiana.



GIAPPONE

Art. 14:
Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili, né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.



FINLANDIA

Art. 6:
Ognuno è uguale davanti alla legge.

Nessuno, senza giustificato motivo, può essere discriminato da altri sulla base del sesso, dell'età, dell'origine, della lingua, della religione, delle convinzioni, delle opinioni, della salute, di una disabilità o di altre ragioni che riguardano la propria persona.

I minori hanno diritto ad uguale trattamento come individui; ad essi deve essere permesso di concorrere alle decisioni che li riguardano in misura che corrisponde al loro grado di maturità.

L'uguaglianza fra i sessi è promossa sia nelle attività sociali sia nella vita lavorativa, con particolare riferimento alla determinazione del salario e delle altre condizioni di impiego, come specificato dalla legge.



ARGENTINA

Art. 16: La Nazione Argentina non ammette privilegi di sangue, né di nascita: non sono previsti

privilegi personali né titoli nobiliari. Tutti gli abitanti sono uguali davanti alla legge e possono accedere agli impieghi disponibili senz’altra condizione che quella di soddisfare i requisiti di idoneità. L’uguaglianza è alla base delle imposte e delle cariche pubbliche.



STATUTO ALBERTINO

Art. 24: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti

godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le

eccezioni determinate dalle Leggi.


lunedì 22 giugno 2009

COSTITUZIONI - ORDINAMENTO


L'ORDINAMENTO




Come primo articolo della rubrica, non posso che iniziare con gli articolo delle costiruzioni che delineano l'ordinamento di uno stato.



ITALIA

Art. 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



BELGIO

Art. 1 :
Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e da regioni.



SPAGNA

Art. 1 : 1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico.

La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.

La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare.



FRANCIA

Art. 2 :
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.



AUSTRIA

Art. 1 :
L'Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto promana dal popolo.



GIAPPONE

Art. 1 :
L'Imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unita del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere sovrano.



FINLANDIA

Art. 1 :
La Finlandia è una repubblica sovrana.

La costituzione della Finlandia è dettata dalla presente legge costituzionale. La costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità dell'uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale.

La Finlandia partecipa alla cooperazione internazionale finalizzata alla tutela della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sociale.





ARGENTINA

Art. 1 : La Nazione Argentina adotta quale proprio governo la forma rappresentativa repubblicana federale, come stabilito nella presente Costituzione.





STATUTO ALBERTINO

Art. 2 : Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica

venerdì 19 giugno 2009

BUCHE SULLE CARREGGIATE!

ATTENZIONE! BUCHE SULLE CARREGGIATE!

L'anno scorso, ritornando in paese dopo una passeggiata in bici alla frazione di Sovereto, notai che sotto il cartello di benvenuto a TERLIZZI, ce n'era un'altro, e incuriosito mi avvicinai ad osservarlo: "! buche sulle carreggiate!! ".
Dopo alcuni mesi che non percorrevo quella strada, quando l'altro giorno ci sono ripassato, ho ritrovato lo stesso cartello triangolare.
Praticamente non è stato fatto niente in circa un anno per riparare quelle buche.
L'amministrazione preferisce spendere soldi nel mettere cartelli di pericolo, pittosto che spendere i medesimi soldi nel riparo del manto stradale.
Giudicate voi...

martedì 16 giugno 2009

INTER LICIUS - TERLIZZI NEL TEMPO

L'EVOLUZIONE DI TERLIZZI NEL TEMPO

Confronto tra foto d'epoca e foto di oggi.
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Questa è l'ultima settimana della primavera, pertanto è anche l'ultima settimana di Inter Licius, che tuttavia continuerà sporasticamente in estate con piccolo aggiornamenti.
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