lunedì 29 giugno 2009

COSTITUZIONI - UGUALIANZA



L'UGUALIANZA



Come secondo appuntamento della rubrica, riporterò gli articoli che indicano l'ugualianza dei cittadini.



ITALIA

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



BELGIO

Art. 10: Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.

I Belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che in casi particolari possono essere stabilite dalla legge.



SPAGNA

Art. 14: Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.



FRANCIA

Art. 2:
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.



AUSTRIA

Art. 7:
Tutti i cittadini della Federazione sono uguali davanti alla legge. Sono esclusi privilegi di nascita, di sesso, di ceto, di classe e di confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato per la propria disabilità. La Repubblica promuove e garantisce la parità di trattamento di tutti, disabili e non, in tutti i settori della vita quotidiana.



GIAPPONE

Art. 14:
Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni sociali o di origini familiari. Né i nobili, né i titoli nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze, qualsiasi decorazione o distinzione, né alcuno di tali conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.



FINLANDIA

Art. 6:
Ognuno è uguale davanti alla legge.

Nessuno, senza giustificato motivo, può essere discriminato da altri sulla base del sesso, dell'età, dell'origine, della lingua, della religione, delle convinzioni, delle opinioni, della salute, di una disabilità o di altre ragioni che riguardano la propria persona.

I minori hanno diritto ad uguale trattamento come individui; ad essi deve essere permesso di concorrere alle decisioni che li riguardano in misura che corrisponde al loro grado di maturità.

L'uguaglianza fra i sessi è promossa sia nelle attività sociali sia nella vita lavorativa, con particolare riferimento alla determinazione del salario e delle altre condizioni di impiego, come specificato dalla legge.



ARGENTINA

Art. 16: La Nazione Argentina non ammette privilegi di sangue, né di nascita: non sono previsti

privilegi personali né titoli nobiliari. Tutti gli abitanti sono uguali davanti alla legge e possono accedere agli impieghi disponibili senz’altra condizione che quella di soddisfare i requisiti di idoneità. L’uguaglianza è alla base delle imposte e delle cariche pubbliche.



STATUTO ALBERTINO

Art. 24: Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti

godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le

eccezioni determinate dalle Leggi.


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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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