lunedì 22 giugno 2009

COSTITUZIONI - ORDINAMENTO


L'ORDINAMENTO




Come primo articolo della rubrica, non posso che iniziare con gli articolo delle costiruzioni che delineano l'ordinamento di uno stato.



ITALIA

Art. 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



BELGIO

Art. 1 :
Il Belgio è uno Stato federale composto da comunità e da regioni.



SPAGNA

Art. 1 : 1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico.

La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.

La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare.



FRANCIA

Art. 2 :
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.



AUSTRIA

Art. 1 :
L'Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto promana dal popolo.



GIAPPONE

Art. 1 :
L'Imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unita del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere sovrano.



FINLANDIA

Art. 1 :
La Finlandia è una repubblica sovrana.

La costituzione della Finlandia è dettata dalla presente legge costituzionale. La costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità dell'uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale.

La Finlandia partecipa alla cooperazione internazionale finalizzata alla tutela della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sociale.





ARGENTINA

Art. 1 : La Nazione Argentina adotta quale proprio governo la forma rappresentativa repubblicana federale, come stabilito nella presente Costituzione.





STATUTO ALBERTINO

Art. 2 : Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica

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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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