L'ORDINAMENTO
Come primo articolo della rubrica, non posso che iniziare con gli articolo delle costiruzioni che delineano l'ordinamento di uno stato.
ITALIA
Art. 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
BELGIO
Art. 1 :
Art. 1 : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
BELGIO
Art. 1 :
SPAGNA
Art. 1 : 1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’uguaglianza e il pluralismo politico.
La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.
La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare.
FRANCIA
Art. 2 : La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione.
AUSTRIA
Art. 1 : L'Austria è una Repubblica democratica. Il suo diritto promana dal popolo.
GIAPPONE
Art. 1 : L'Imperatore è il simbolo dello Stato e dell'unita del popolo; egli deriva le sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere sovrano.
FINLANDIA
Art. 1 : La Finlandia è una repubblica sovrana.
La costituzione della Finlandia è dettata dalla presente legge costituzionale. La costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità dell'uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale.
La Finlandia partecipa alla cooperazione internazionale finalizzata alla tutela della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sociale.
ARGENTINA
Art. 1 : La Nazione Argentina adotta quale proprio governo la forma rappresentativa repubblicana federale, come stabilito nella presente Costituzione.
STATUTO ALBERTINO
Art. 2 : Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica
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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.