lunedì 17 agosto 2009

COSTITUZIONI - LIBERTÀ PERSONALE

LA LIBERTÀ PERSONALE

ITALIA
Art. 13: La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

BELGIO
Art. 12: La libertà individuale è garantita.
Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.
Salvo il caso di delitto flagrante, nessuno può essere arrestato se non in forza di un'ordinanza motivata del giudice, che deve essere notificata al momento dell'arresto, o al più tardi entro le successive ventiquattro ore.

SPAGNA
Art. 17: Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà se non con l’osservanza di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge [...].

GIAPPONE
Art. 31:
Nessuno potrà essere privato della vita o della libertà, od essere assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità della procedura prevista dalla legge.

STATUTO ALBERTINO
Art. 26:
La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

mercoledì 12 agosto 2009

COSTITUZIONI - DOMICILIO

IL DOMICILIO

ITALIA
Art. 14: Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


BELGIO
Art. 10: Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

SPAGNA
Art. 18 (§2): [...]Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudizaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato. [...]

GIAPPONE
Art. 35: Il diritto di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle condizioni previste nell'art. 33.

STATUTO ALBERTINO
Art. 27: Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

COMUNICATO SULLA FESTA MAGGIORE

venerdì 7 agosto 2009

INAUGURAZIONE TORRE DELLE CLARISSE




Mercoledì 5 agosto, è stata inaugurata ufficialmente la Torre dell Clarisse.
Per l'occasione si poteva salirvi sopra e avere una suggestiva panoramica sulla piazza.
Mio malgrado, non sono potuto salirvi perché era concesso solo dopo l'inaugurazione che è avvenuta con un notevolissimo ritardo.
Gli unici a godere della bella vista, sono stati un gruppo di gente che ha violato il divieto...


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progetti del restauro

mercoledì 5 agosto 2009

COSTITUZIONI - GUERRA



LA GUERRA



ITALIA

Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordiname nto che assicuri

la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo.



GERMANIA

Art. 26: Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti da una legge federale.



GIAPPONE

Art. 9:
Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull'ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.

Per conseguire, l'obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell'aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.



lunedì 3 agosto 2009

TORNA IN PIAZZA LA LAPIDE DELLA GRANDE GUERRA

TORNA IN PIAZZA LA LAPIDE DELLA GRANDE GUERRA



Sono lieto di annunciare che Terlizzi finalmente è tornata a onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale.
Da qualche giorno sono state collocate, ai lati della statua bronzea di Cozzoli in Piazza Cavour, due lapidi con incisi i nomi degli eroi terlizzesi che sono caduti nelle trincee del conflitto del '15-'18.

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