mercoledì 5 agosto 2009

COSTITUZIONI - GUERRA



LA GUERRA



ITALIA

Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordiname nto che assicuri

la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali

rivolte a tale scopo.



GERMANIA

Art. 26: Le azioni che possono turbare la pacifica convivenza dei popoli e intraprese con tale intento, in particolare al fine di preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali. Tali azioni devono essere perseguite penalmente.

Le armi da guerra possono essere prodotte, trasportate e messe in commercio soltanto con l'autorizzazione del Governo federale. I particolari sono stabiliti da una legge federale.



GIAPPONE

Art. 9:
Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull'ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.

Per conseguire, l'obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno mantenute forze di terra, del mare e dell'aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.



Nessun commento:

Posta un commento

Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...