mercoledì 12 agosto 2009

COSTITUZIONI - DOMICILIO

IL DOMICILIO

ITALIA
Art. 14: Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.


BELGIO
Art. 10: Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

SPAGNA
Art. 18 (§2): [...]Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudizaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato. [...]

GIAPPONE
Art. 35: Il diritto di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose da sequestrare, o nelle condizioni previste nell'art. 33.

STATUTO ALBERTINO
Art. 27: Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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