giovedì 30 luglio 2009

COSTITUZIONI - BANDIERA


LA BANDIERA

ITALIA
Art. 12 : La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

BELGIO
Art. 193: La Nazione belga adotta i colori rosso, giallo e nero e, come stemma del Regno, il Leone Belga con la scritta: L'UNION FAIT LA FORCE.

SPAGNA
Art. 4: La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa, essendo quella gialla di larghezza doppia di ognuna di quelle rosse.
Gli Statuti potranno riconoscere bandiere ed emblemi propri delle Comunità Autonome. Questi si utilizzeranno insieme alla bandiera spagnola sui loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali.

FRANCIA
Art. 2: La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le credenze.
L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianca e rossa.
L'inno nazionale è la "Marsigliese".
Il motto della Repubblica è "Libertà, Eguaglianza, Fraternità"
II suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.


mercoledì 29 luglio 2009

INTER LICIUS - VIDEO INNO TERLIZZI


VIDEO DELL'INNO UFFICIALE DEL COMUNE DI TERLIZZI




- musica e tersto del maestro Fulvio Spagnoletti
- arrangiamento per quartetto d'archi a cura di Guido De Lucia
- montaggio fotografico a cura di Francesco De Nicolo e Guido De Lucia

venerdì 24 luglio 2009

INCHIESTA - LAPIDE SCOMPARSA

CHE FINE HA FATTO LA LAPIDE AI CADUTI?



L'altra sera avevo con me la fotocamera e volevo fare una foto alle lapidi presenti in Piazza Cavour.

Ebbene vi chiederete, qual è il problema?

Il problema è semplicemente che una delle lapidi non è più in piazza: per l'esattezza si tratta della lapide in onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale, nella quale erano elencati tutti i cittadini caduti nell'ultimo capitolo della Unità d'Italia.



Come potete vedere, e i concittadini sanno, era collocata sulla Torre Campanile delle Clarisse che in questa foto vedete prima del discutibilissimo restauro (se così può essere definito).





Questa sopra è la foto che testimonia l'assenza della lapide.



Invece qui sono evidenziati i sostegni della lapide, che ormai non sostengono più nulla...



Con questo post ho intenzione di interrogare chi sa: dove è finita la lapide commemorativa dei caduti della Grande Guerra?

E' stata trasferita altrove?

E' andata distrutta nel restauro della torre?

La vicina associazione dei "Combattenti e Reduci" è al corrente di ciò? E se sì, come ha reagito? Se invece no, perché ne è all'oscuro?

Sarebbe bello che chi sapesse informasse i cittadini in qualche modo.

Io non so se l'opposizione è a conoscenza di questo fatto (del resto, anche io mi sono accorto solo l'altra sera dell'assenza della stele lapidaria), ma se non fosse a conoscenza di questo, approfitto con il seguente post per fornire un argomento di interrogazione in consiglio comunale.

Alcuni si chiederanno: "ma che ci importa della lapide?!"

A queste persone rispondo che la storia ci lascia delle testimonianze importanti del passato.

La nostra città, come tutte le città, ha pagato il suo caro tributo di sangue per completare l'opera risorgimentale, che si concluse con la tanto attesa e sacrosanta Unità Nazionale, che credo non sia ne di destra ne di sinistra, ma di tutti coloro che guidati dai Savoia, offrirono la vita per la patria.

E ora quella patria per cui si sono sacrificati, non da loro in tributo manco con una lapide?



lunedì 20 luglio 2009

COSTITUZIONI - RELIGIONE

LA RELIGIONE

ITALIA
Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

BELGIO
Art. 19: La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di tali libertà.

SPAGNA
Art. 16: E’ garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell’ordine pubblico garantito dalla legge.
Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la proprie ideologia, religione o convinzioni.
Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni.

GIAPPONE
Art. 20: La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi potere politico. Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.

ARGENTINA
Art. 2: Il Governo federale sostiene il culto cattolico apostolico romano.

STATUTO ALBERTINO
Art. 1:
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

martedì 14 luglio 2009

COSTITUZIONI - LINGUA


LA LINGUA

ITALIA
Art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

BELGIO
Art. 4: Il Belgio comprende quattro Regioni linguistiche: la Regione di lingua francese, la Regione di lingua olandese (néerlandaise), la Regione bilingue di Bruxelles Capitale e la Regione di lingua tedesca. Ogni Comune del Regno fa parte di una di queste Regioni linguistiche. I confini delle quattro Regioni non possono essere cambiati o rettificati se non con una legge approvata a maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo sia riunita e purché il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

SPAGNA
Art. 3: Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

AUSTRIA
Art. 8: La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche.

STATUTO ALBERTINO
Art. 62: La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

lunedì 6 luglio 2009

COSTITUZIONI - LAVORO

DIRITTO AL LAVORO

ITALIA
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.




SPAGNA
Art. 35: Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.
La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

GIAPPONE
Art. 27: Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d'opera infantile è proibito.

FINLANDIA
Art. 18: Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante l'impiego, la professione o l'attività commerciale di propria scelta, così come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di tutelare la forza lavoro.
Le autorità pubbliche promuovono l'occupazione e il lavoro al fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme sul diritto di ricevere la formazione professionale.

Nessuno può essere licenziato senza motivo legale.



ARGENTINA
Art. 14 bis: Il lavoro nelle sue diverse forme godrà della tutela delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore condizioni onorevoli ed eque di lavoro, giornata lavorativa limitata, congedi e ferie retribuiti, retribuzione equa, retribuzione minima indicizzata, pari retribuzione per pari incarico, partecipazione agli utili aziendali, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione, tutela a fronte del licenziamento arbitrario, stabilità nel pubblico impiego, organizzazione sindacale libera e democratica riconosciuta attraverso la semplice registrazione in uno speciale registro.
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