martedì 14 luglio 2009

COSTITUZIONI - LINGUA


LA LINGUA

ITALIA
Art. 6: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

BELGIO
Art. 4: Il Belgio comprende quattro Regioni linguistiche: la Regione di lingua francese, la Regione di lingua olandese (néerlandaise), la Regione bilingue di Bruxelles Capitale e la Regione di lingua tedesca. Ogni Comune del Regno fa parte di una di queste Regioni linguistiche. I confini delle quattro Regioni non possono essere cambiati o rettificati se non con una legge approvata a maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo sia riunita e purché il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

SPAGNA
Art. 3: Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell’ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

AUSTRIA
Art. 8: La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti che la legislazione federale riconosce alle minoranze linguistiche.

STATUTO ALBERTINO
Art. 62: La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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