lunedì 6 luglio 2009

COSTITUZIONI - LAVORO

DIRITTO AL LAVORO

ITALIA
Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.




SPAGNA
Art. 35: Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.
La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

GIAPPONE
Art. 27: Tutte le persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d'opera infantile è proibito.

FINLANDIA
Art. 18: Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante l'impiego, la professione o l'attività commerciale di propria scelta, così come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di tutelare la forza lavoro.
Le autorità pubbliche promuovono l'occupazione e il lavoro al fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme sul diritto di ricevere la formazione professionale.

Nessuno può essere licenziato senza motivo legale.



ARGENTINA
Art. 14 bis: Il lavoro nelle sue diverse forme godrà della tutela delle leggi, le quali assicureranno al lavoratore condizioni onorevoli ed eque di lavoro, giornata lavorativa limitata, congedi e ferie retribuiti, retribuzione equa, retribuzione minima indicizzata, pari retribuzione per pari incarico, partecipazione agli utili aziendali, con controllo della produzione e collaborazione nella direzione, tutela a fronte del licenziamento arbitrario, stabilità nel pubblico impiego, organizzazione sindacale libera e democratica riconosciuta attraverso la semplice registrazione in uno speciale registro.

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Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

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